IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI
   Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
   Visto il  decreto  ministeriale  6  dicembre  1976,  e  successive
modifiche,  recante  norme  sanitarie  per  l'importazione  di equini
dall'estero, ai fini della prevenzione delle malattie contagiose;
   Visto il decreto ministeriale  21  dicembre  1976,  recante  norme
sanitarie  per  l'importazione  di  animali vivi della specie bovina,
equina, suina, ovina e caprina provenienti dalla Comunita'  economica
europea  e  dai  Paesi  terzi,  adottate in attuazione della legge 30
aprile 1976, n. 397;
   Vista la decisione della  Commissione  92/260/CEE  del  10  aprile
1992,  relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione
veterinaria cui e' subordinata  l'ammissione  temporanea  di  cavalli
registrati;
   Vista  la  decisione  della  Commissione 93/195/CEE del 2 febbraio
1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e  certificazione
veterinaria   cui   e'   subordinata  la  reintroduzione  di  cavalli
registrati per corse, competizioni e  manifestazioni  culturali  dopo
un'esportazione temporanea;
   Vista  la  decisione  della  Commissione 93/196/CEE del 5 febbraio
1993 relativa alle condizioni di polizia sanitaria  e  certificazione
veterinaria  cui  sono  subordinate  le  importazioni  di  equidi  da
macello;
   Vista la decisione della Commissione  93/197/CEE  del  5  febbraio
1993,  relativa alle condizioni di polizia sanitaria e certificazione
veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati
da riproduzione e di equidi e produzione;
   Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,  recante
attuazione   delle   direttive   90/675/CEE   e  91/496/CEE  relative
all'organizzazione dei controlli veterinari  su  prodotti  e  animali
provenienti da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita' europea;
   Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1993, recante l'elenco dei
Paesi  terzi  dai  quali  e'  ammessa l'importazione di animali vivi,
carni fresche e prodotti a base di carne;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,
n. 243 recante attuazione della direttiva  90/426/CEE  relativa  alle
condizioni  di  polizia  sanitaria  che disciplinano i movimenti e le
importazioni di  equidi  di  provenienza  dai  Paesi  terzi,  con  le
modifiche  apportate dalla direttiva 92/36/CEE;
   Ritenuto  necessario  adeguare  la  normativa  esistente  a quanto
previsto dalle norme emanate dalla Comunita' europea;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Gli equidi registrati che lasciano l'azienda  di  origine  sono
scortati  dal  documento di identificazione di cui all'allegato E del
decreto del Presidente della Repubblica n.   243/1994,  citato  nelle
premesse.
   2. Nel caso in cui gli equidi registrati siano inviati verso Paesi
membri dell'Unione europea, il documento di identificazione di cui al
precedente comma e' integrato dall'attestato di cui all'allegato 1.
   3.  Gli equidi da allevamento, produzione e macello sono scortati,
nel caso di invio verso  i  Paesi  membri  dell'Unione  europea,  dal
certificato sanitario di cui all'allegato 2.